Rischio Chimico

La valutazione del rischio chimico è normata dal titolo IX del DL 81. Al Capo I art 221 sono definiti  “i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro”
Le disposizioni del Capo I si applicano a  tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti durante le attività lavorative a qualunque titolo, dall’impiego, all’immagazzinamento, al trasporto o che derivino,in maniera intenzionale o meno, da processi di lavorazione.
La valutazione del Rischio chimico è di particolare importanza in quanto deve  dimostrare  che il rischio connesso alla presenza/esposizione è alto o basso per la sicurezza e irrilevante o non irrilevante per la salute dei lavoratori.
Ai fini della valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro deve tenere conto delle condizioni espositive  più cautelative per la salute e la sicurezza dei lavoratori tenendo in considerazione che i requisiti minimi di valutazione sono:
1. caratteristiche di pericolosità per salute e sicurezza;
2. quantità in uso strettamente legate alla lavorazione, normalmente di uso giornaliero;
3. proprietà chimico – fisiche;
4. modalità di impiego, ad esempio uso in sistema chiuso, uso in inclusione in matrice,
uso controllato e non dispersivo, uso con dispersione significativa tenendo anche conto degli scenari di esposizione allegati alla eSDS (scheda dei dati di sicurezza estesa), se presenti e pertinenti;
5. livello, modo e durata dell’esposizione inalatoria e cutanea;
6. misure generali di prevenzione;
7. gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare
Il datore di lavoro  effettua la valutazione  per ogni singolo lavoratore o per ogni gruppo omogeneo di esposizione.
Se i risultati della valutazione dimostrano che il rischio chimico è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dagli Artt. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio). Nel caso in cui il rischio sia “non basso per la sicurezza” e “non irrilevante perla salute”, il datore di lavoro dovrà attuare quanto previsto dagli Artt. 225 e 226.
Qualora la valutazione porti a classificare il rischio non basso per la sicurezza ma irrilevante per la salute si devono attuare le disposizioni previste dagli Artt. 225 e 226, con l’esclusione di quelle che comportano l’attivazione della sorveglianza sanitaria.
Nel caso invece di rischio basso per la sicurezza, ma non irrilevante per la salute, si devono applicare le misure specifiche di cui agli Artt. 225, 229 e 230.
Il Datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione in occasione di mutamenti del processo produttivo ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
La valutazione può avvenire tramite misurazioni o con algoritmi .
Le misurazioni vanno effettuate “ … per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali “ (Art. 225, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), quindi il campionamento deve essere svolto per tempi significativi dell’esposizione e in tutte le fasi espositive degli addetti nell’arco del turno di lavoro.
Nel corso della esecuzione delle misurazioni di esposizioni per via inalatoria la norma generale di riferimento è la UNI-EN 689:1997.
Se la sostanza in analisi ha un VLEP nazionale (riportato al punto 8 della SDS e presente nell’Allegato XXXVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) il rispetto di tale limite è obbligatorio per Legge.
I livelli di esposizione eventualmente misurati sono confrontati con tale VLEP e vanno determinati ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far variare l’esposizione all’agente chimico (quantità, modalità d’uso, modifiche di tecnologie ed impianti …)  oppure  periodicamente per controllare l’esposizione dei lavoratori e  verificare l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione specifiche messe in atto.

SicurPre è in grado, con personale esperto e qualificato, di valutare il rischio chimico sia con campionamenti ambientali che con algoritmi, fornendo all’azienda indicazioni utili per il mantenimento di adeguati livelli di controllo.

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